Dal punto di vista giuridico le agenzie di viaggi e turismo sono imprese di servizi che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti (Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla L. 27.12.1997, n. 1084 nonché dal D.Lgs. 17.3.1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso". Esse sono sorte sulla base di due specifiche esigenze:
l'organizzazione e la produzione di viaggi con finalità turistiche o d’affari;
la vendita di servizi legati ai vari biglietti dei vettori, la prenotazione di servizi ricettivi, la produzione e la vendita di servizi di accesso e accoglienza.
Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio (art. 18 del Codice del Turismo).
In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
il servizio di informazioni in materia turistica;
la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
organizzazioni di attività congressuali;
ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
Requisiti professionali ed economici
Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo devono congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti (Art. 19 Allegato I del D. Lgs. 79/2011).
Le norme relative a tale professione variano di regione in regione, ma ci sono alcune regole generali da tenere presenti quando si vuole aprire un’agenzia di viaggi come il possesso di determinati requisiti professionali:
conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'art. 2;
conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
Tali requisiti devono essere posseduti dal direttore tecnico, che può essere anche il titolare, un socio o un preposto.
L'esame di accertamento del possesso di questi requisiti si sostiene presso la Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia di viaggi. Successivamente all'ottenimento di questa abilitazione, la regione provvederà d'ufficio all'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici pubblicato sul bollettino ufficiale della regione di competenza. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.
Se si posseggono determinati requisiti di formazione professionale e/o di anzianità professionale stabiliti dall'Unione Europea, la Provincia può riconoscere l'idoneità d'ufficio quindi senza necessità di sostenere il suddetto esame.
Requisiti strutturali
L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.
I locali devono rispondere alla normativa urbanistica e sulla sicurezza.
Non essendo richiesti particolari requisiti professionali, l'attività in questione può essere esercitata attraverso qualsiasi forma giuridica. Sarà ovviamente necessaria la comunicazione di inizio attività (vedi infra) e l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Pur non influenzando direttamente la forma giuridica dell’impresa, è importante rilevare come uno degli strumenti maggiormente utilizzati per l’apertura di un’agenzia di viaggi è quello del franchising: attraverso l'affiliazione ad un operatore di livello nazionale sarà possibile godere del supporto del franchisor in termini di utilizzo del marchio, fornitura di software vendite, ecc., in cambio di una fee iniziale e di royalties normalmente calcolate in percentuale sul fatturato.
DECALOGO PASSI OPERATIVI
Il titolare, contestualmente all'apertura dell'agenzia di viaggio, in base alla Regione di riferimento è tenuto a presentare al Comune o alla Provincia in cui ha sede l'agenzia stessa la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). L’esercizio di agenzia di viaggio è soggetto all'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte con i clienti con il contratto di viaggio, di entità proporzionale al costo complessivo dei servizi offerti.
L'apertura di filiali, succursali o altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (gestione diretta) è soggetta a semplice comunicazione al Comune ove sono ubicate in quanto, in base a Sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 28 ottobre 1998, con effetto dal 12/11/1998 non è più necessario richiedere autorizzazioni (o presentare SCIA) per le unità locali: vale quella della sede principale. Occorre, comunque, ai sensi dell'art. 21 c.3 del Codice del turismo inoltrare la comunicazione presentata alla provincia per l'apertura delle altre filiali, inviandola per conoscenza anche alla provincia della sede principale. Anche l'agenzia di viaggio solo via internet deve essere autorizzata presso la provincia sede legale dell'impresa.
Le autorizzazioni e gli adempimenti burocratici da espletare per l'avvio di un'agenzia di viaggi
sono:
Attribuzione partita IVA, effettuata attraverso una richiesta all'Agenzia delle Entrate della circoscrizione in cui si trova il proprio domicilio fiscale.
Segnalazione certificata di inizio attività (tramite SCIA), presentata al Comune in cui avrà sede l'attività.
Iscrizione alla CCIAA.
Iscrizione all'INAIL: è necessario assicurare il titolare dell'impresa e gli eventuali dipendenti contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa presentando all'INAIL la denuncia nello stesso giorno dell'inizio attività.
Iscrizione all'INPS: necessaria iscrizione all’INPS per il titolare e per eventuali dipendenti.
Tutti questi adempimenti vengono effettuati/comunicati attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), che permette di effettuare un'unica operazione per assolvere tutte le formalità necessarie la costituzione dell’impresa.