Consulenza Aziendale e Fiscale

Fotografo

La fotografia è un processo per la registrazione permanente di un'immagine statica, proiettata per mezzo di un sistema ottico su una superficie fotosensibile (pellicola con emulsione chimica, per la fotografia tradizionale; sensore elettronico per la fotografia digitale). Con il termine fotografia si indicano tanto la tecnica quanto l'immagine ripresa e per estensione il supporto che la contiene.
 
 Per aprire un laboratorio fotografico, la legge non impone il possesso di requisiti particolari, né tantomeno il rilascio di particolari autorizzazioni.
 
Non essendo richiesti particolari requisiti professionali, il laboratorio fotografico può essere gestito attraverso qualsiasi forma giuridica tenendo presente i limiti che la normativa prevede per tale settore.
 
 
Esercizio dell'attività come impresa artigiana
 
L'attività di studio fotografico come visto in precedenza può essere intesa in vari modi. Per aprire uno studio fotografico che si occupi esclusivamente dello sviluppo della fotografia, non occorre nessuna autorizzazione in quanto questa è un'attività completamente libera. Se invece si vuole ampliare l'oggetto dell'attività e quindi dedicarsi anche all'esercizio dell'arte fotografica occorre effettuare la segnalazione certificata inizio attività (SCIA) al Comune dove avrà sede il laboratorio.
 
Per l'esercizio dell'attività in forma di impresa artigiana occorre necessariamente l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. Per tale iscrizione occorre comunicare allo stesso ufficio l'inizio dell'attività in detta forma. L'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane è obbligatoria e:
 
- è costitutiva dell'impresa artigiana;
- si configura condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di questo tipo di impresa;
- comporta l'iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all'attività negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche gli eventuali familiari collaboratori.
 
Per poter procedere a tale iscrizione occorre possedere i seguenti requisiti, definiti dalla Legge Quadro sull'Artigianato (L. 443/1985):
 
Requisiti soggettivi
 
cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri CEE; per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno;
maggiore età;
partecipazione manuale, in misura prevalente e continuativa, al processo produttivo;
possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri/acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, ecc.).
 
 
Requisiti oggettivi
 
autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità dei committenti, ecc.);
produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi. Sono escluse le attività agricole, di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
limiti dimensionali (che risultano distinti per attività).
 
 
Ai sensi degli articoli 3 e 5, comma 3, della Legge n. 443/1985, così come modificati, rispettivamente, dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133 e dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, possono attualmente essere iscritte all'Albo Imprese Artigiane le imprese costituite secondo le seguenti forme giuridiche:
 
- imprese individuali
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata (sia unipersonale che pluripersonale)
- società cooperative
- consorzi e società consortili.
 
 
Le due condizioni essenziali richieste sono le seguenti:
 
la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art. 3, comma 2, L. n. 443/1985).
 
 
Incompatibilità 
 
Per i soggetti iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane sono previste le seguenti incompatibilità:
 
- svolgere un'attività con rapporto di lavoro subordinato; 
- essere titolare o socio prestatore d'opera in altre imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane; 
- ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di Srl, presidente del consiglio d'amministrazione di società di capitali.
 
L'art. 3, comma 5, della L. n. 443/1985 stabilisce come norma generale che, "in ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana".
 
Adempimenti
 
attribuzione partita IVA, effettuata attraverso una richiesta all'Agenzia delle Entrate della circoscrizione in cui si trova il proprio domicilio fiscale;
comunicazione di inizio attività (tramite SCIA), presentata al Comune in cui avrà sede l'attività (non per la semplice attività di sviluppo della fotografia);
iscrizione all'INAIL: gli artigiani sono tenuti ad assicurare se stessi e gli eventuali dipendenti contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa presentando all'INAIL la denuncia nello stesso giorno dell'inizio attività;
iscrizione all'Albo Artigiani: l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
iscrizione all'INPS: l'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane dell'impresa individuale o della società, deliberata da parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato, comporta l'iscrizione automatica nell'INPS e il versamento dei contributi previdenziali.
 
Tutti questi adempimenti vengono assolti attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), che permette di effettuare un'unica operazione per assolvere tutte le formalità necessarie la costituzione dell'impresa.

 

© 2015 Tutti i diritti riservati.

Crea un sito web gratisWebnode