Consulenza Aziendale e Fiscale

Agriturismo

CARATTERISTICA
Un agriturismo è l'attività di un imprenditore agricolo che, nei propri fondi, offre ai turisti vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali. E' un imprenditore agricolo "colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (art. 2135, I comma, del Codice civile).
 
L'articolo 2 della legge quadro sull'agriturismo (L. 730/1985) definisce l'agriturismo come "ogni attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli [...] attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". Ciò significa che la coltivazione può essere indifferentemente portata avanti in proprio o tramite personale dipendente, ma è comunque necessario possedere terreni agricoli coltivati che forniscano un reddito agricolo. Solo chi soddisfa tale condizione può assumere la titolarità dell'impresa agrituristica, come persona fisica, in società con altri o come cooperativa, potendo poi avvalersi dei familiari come collaboratori o assumere dipendenti.
 
L'attività agrituristica risulterà sempre connessa e complementare a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente. Infatti è proprio l'attività agricola a fornire in massima parte i prodotti impiegati per la ristorazione in agriturismo. Le attività agrituristiche che si possono svolgere sono quelle di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di complementarità con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali. Rientrano tra tali attività:
 
dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti (generalmente le leggi regionali fissano ad un minimo di 60 giorni il periodo obbligatorio di apertura degli agriturismo);
ospitare stagionalmente, in spazi aperti, turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo, con un massimo di 6 tende e 12 ospiti, per aziende aventi una superficie di almeno 2 ettari e situate in zone montane e svantaggiate; nelle zone diverse, l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in quelle individuate dai Comuni;
organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;
somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali.
 
La Legge Nazionale prevede tra le attività agrituristiche anche quella di ristorazione, purché ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda. Sono in ogni caso consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.
 
REQUISITI
 
Per avviare l'attività agrituristica, per l'imprenditore agricolo è obbligatorio chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici presso la Commissione provinciale per l'agriturismo, situata in ogni sede provinciale del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (in modo che venga verificato che sussistano le condizioni per l'avvio dell'attività). Alla domanda, seguirà un sopralluogo da parte del funzionario regionale che determinerà la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella ricettiva (rispettivamente almeno pari al 51 e 49%). Successivamente la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l'attività debba fare domanda al Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l'attività stessa.
 
 
 
La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all'attività; è richiesta, infine, copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell'agriturismo che si vuole realizzare.
 
A seguito di quest'unica richiesta, il Comune provvede quindi a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale del richiedente nonché, attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi (di principalità e di complementarità) delle attività e quelli igienico-sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva.
 
 
 
Per avviare l'attività di agriturismo, oltre agli adempimenti strettamente burocratici, occorre quindi disporre di un'azienda agricola in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo. Occorre inoltre che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un'attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura. E' possibile però, in sede di predisposizione del piano aziendale per l'avvio di una nuova iniziativa, prevedere l'avvio congiunto delle attività, sia agrituristiche che di coltivazione, allevamento o silvicoltura.
 
Per quanto riguarda le strutture, possono essere utilizzati come alloggi solamente i fabbricati rurali già impiegati per l'attività agricola o come abitazione dell'agricoltore che non abbiano più di trenta posti letto, salvo qualche eccezione regolamentata dalle leggi regionali. Nessun altro edificio è ammesso, nemmeno se di proprietà dello stesso imprenditore agricolo. In più non sono possibili costruzioni ex-novo, ma solo ristrutturazioni o recuperi.
 
FORMA GIURIDICA
L'attività di agriturismo deve essere esercitata da un imprenditore agricolo che disponga di un’azienda agricola, che può essere costituita in qualsiasi forma giuridica.
 
Norme contabili e amministrative
 
Per quanto riguarda le norme contabili ed amministrative, la contabilità dell'agriturismo va separata da quella relativa alla produzione agricola, quindi con un suo specifico registro dei corrispettivi giornalieri e un registro delle fatture emesse. Oltretutto bisogna evidenziare che l'attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10% per la ristorazione e il pernottamento, 20% per gli altri servizi); per questo motivo, l'agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l'inizio attività agrituristica.
 
All'interno della struttura agrituristica è obbligatoria l'esposizione al pubblico del menù, e tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate. Dal punto di vista reddituale va ricordato che, ai sensi della Legge 413/1991 art. 5 comma 2, l'agriturismo, esercitato esclusivamente sotto forma di ditta individuale, determina forfettariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP in misura del 25% del giro d'affari al netto di IVA.
 
Anche il calcolo dell'IVA da versare all'erario avviene su base forfettaria, nella misura del 50% dell'IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l'IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l'IVA dei ricavi agrituristici. Il contribuente ha però la facoltà di non avvalersi delle citate disposizioni esercitando l’opzione per il calcolo ordinario dell’Iva nella dichiarazione annuale; l’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito (che sarà così fatta con il metodo dei costi e ricavi) e comunicata all’ufficio imposte dirette con la dichiarazione annuale. Le opzioni sono vincolanti per tre anni. Si nota dunque che quello forfettario è il regime naturale previsto per l’agriturismo, a condizione che siano rispettate le leggi che lo regolamentano e si abbiano le autorizzazioni necessarie, mentre quello ordinario è per opzione.
 
Il regime forfait, ai fini Iva, è applicabile a tutti i soggetti che esercitano tale attività sia in forma individuale che societaria, mentre per le imposte sui redditi il forfait non è applicabile per le società di capitali e cooperative ed enti non commerciali. Le società di persone (Snc e Sas), che operano in agricoltura e dal 1997 determinano il reddito con le modalità del reddito d'impresa (costi e ricavi), possono invece applicare il regime forfettario per l'attività agrituristica.
 
Altro adempimento amministrativo importante è l'obbligo di comunicare i nominativi delle persone ospitate alla locale autorità di pubblica sicurezza. L'agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della legge 59/1963. L'operatore agrituristico infatti, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita, con la stessa richiesta di autorizzazione all'esercizio di agriturismo può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.
 
GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NECESSARI
 
In particolare, gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie per l'avvio di un'attività agrituristica, sono i seguenti:
 
apertura della partita Iva;
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici;
autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività (S.C.I.A.);
apertura posizione Inps;
apertura posizione Inail;
autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
libretto di idoneità sanitaria;
autorizzazione sanitaria per i locali

 

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