Consulenza Aziendale e Fiscale

Agricoltura - Ortofrutticolo

La vendita dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia, nel luogo di produzione o nei magazzini cui sono depositari, a rivenditori (grossisti e dettaglianti), a trasformatori, ad utilizzatori in grande o professionali, può essere svolta liberamente dai produttori agricoli, singoli od associati, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, in quanto codesta attività rientra di pieno diritto in quella inerente alla produzione ovvero ad essa 'connessa'.
 
Per poter esercitare l’attività ortofrutticola occorre essere imprenditore agricolo. L'articolo 2135 del Codice Civile definisce con "imprenditore agricolo" chi esercita le seguenti attività:
 
-    coltivazione del fondo (attività agricola);
-    silvicoltura (attività agricola);
-    allevamento (attività agricola);
-    attività connesse a una delle precedenti (attività connessa).
 
 Per le attività di allevamento in forma imprenditoriale occorre in ogni caso specifica autorizzazione sanitaria comunale, provinciale o regionale.
 
REQUISITI NECESSARI
L'attività ortofrutticola è finalizzata alla vendita dei prodotti agricoli. L’operazione di vendita può essere organizzata come "vendita al dettaglio" e "vendita all'ingrosso". In ogni caso rientra nelle attività di natura commerciale ed è disciplinata dalla normativa specifica per la vendita dei prodotti alimentari.
 
 
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
 
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (Art. 4 - D.Lgs. 114/1998). Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
 
 
Avvertenza importante: in base al D. Lgs. 114/1998 "E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto"; le modalità di svolgimento congiunto delle due attività sono generalmente stabilite da regolamenti regionali.
 
 
In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 114/1998 e della L. 248/2006, pur non sussistendo più l'obbligo di iscrizione al R.E.C., per esercitare l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti professionali:
 
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività specifica di commercio di prodotti alimentari o somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
essere in possesso dell’iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006;
aver superato l'esame di idoneità presso la Camera di Commercio (art. 2, comma 2, lett. c) della L. 287/91), precedentemente all'entrata in vigore della legge 248/2006, pur non avendo proceduto a richiedere l'iscrizione al R.E.C.
 
In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
 
Oltre alle competenze professionali, per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita all'ingrosso nel settore alimentare, permangono i "requisiti personali" stabiliti dalla norma all'art. 5 comma 2, in base al quale non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
coloro che sono stati dichiarati falliti;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
 
 
La verifica del possesso e della validità dei requisiti professionali e dei requisiti di onorabilità, ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è competenza dei Comuni.
 
Nel caso in cui l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari preveda l'utilizzo di un deposito, è necessario possedere i requisiti sanitari di cui all'art. 2 della L. 283/1962 che vengono controllati dalle ASL territoriali dove ha sede detto esercizio.
 
 
Riferimenti normativi
 
La riforma del commercio, introdotta dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, ha modernizzato il settore adeguando la normativa a quella della maggior parte dei paesi europei, prevedendo in particolare l'introduzione di due settori merceologici - Alimentari e non Alimentari - in sostituzione delle vecchie Tabelle merceologiche e la suddivisione degli esercizi di vendita in quattro tipologie:
 
esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita: esercizi con superficie superiore ai limiti della tipologia precedente;
centri commerciali: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
 
Nel 2006, il "pacchetto Bersani" (L. 248/2006) ha posto in essere una ulteriore, sostanziale liberalizzazione del commercio, stabilendo che, tranne nel caso della somministrazione di alimenti e bevande, è possibile avviare un'attività commerciale senza i seguenti limiti e prescrizioni:
 
l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali;
il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;
dal 2006, dunque, viene meno definitivamente l’obbligo di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio anche per le imprese che svolgono attività commercio nel settore alimentare, per le quali sussistono diversi requisiti di tipo professionale.
 
FORMA GIURIDICA
Nella scelta della forma giuridica occorre valutare attentamente gli eventuali vantaggi di una scelta rispetto ad altre (responsabilità/rischi, capitali da investire, costi di costituzione e gestione, ecc.). Tale attività può essere esercitata attraverso qualsiasi forma giuridica purché si tratti di azienda agricola.
 
COSA DEVI FARE
Occorre presentare la "segnalazione certificata di inizio di attività" allo sportello unico delle attività produttive del comune laddove esiste o al comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, modificata dalla L. n. 122/2010.
 
I passi da compiere per poter iniziare l'attività sono:
 
attribuzione partita IVA, effettuata attraverso una richiesta all'Agenzia delle Entrate della circoscrizione in cui si trova il proprio domicilio fiscale;
comunicazione di inizio attività (tramite SCIA), presentata al Comune in cui avrà sede l'attività;
iscrizione all'INAIL;
iscrizione all'INPS.
 
Tutti questi adempimenti vengono assolti attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), che permette di effettuare un'unica operazione per assolvere tutte le formalità necessarie la costituzione dell’impresa.

 

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